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Separazione e Divorzi - Famiglia

La separazione legale, consensuale o giudiziale, determina un allentamento del vincolo matrimoniale, la cui richiesta costituisce un diritto per ciascuno dei coniugi. La separazione consensuale si basa sull’accordo dei coniugi in ordine alle condizioni (personali ed economiche) che viene omologato dal tribunale, mentre la separazione giudiziale, necessaria nel caso non ci sia accordo tra i coniugi sulle condizioni, si conclude con sentenza che può anche determinare, se richiesto, a quale dei coniugi la separazione sia addebitabile.


La riforma Cartabia (D.Lgs. n. 149/2022) ha modificato integralmente la materia processuale, introducendo nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie.

In particolare, per l’argomento qui trattato, assume particolare rilievo l’art. 473 bis 49 c.p.c., in base al quale è stata prevista la facoltà di promuovere cumulativamente, con unico ricorso, la domanda per la separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande ad esse connesse, con facoltà di chiedere, nel caso di domanda congiunta, in assenza della volontà di riconciliazione, di sostituire l’udienza di comparizione personale dei coniugi con il deposito di note di trattazione scritta.

  • MAGGIORI INFORMAZIONI

    L’addebito comporta conseguenze sia sul piano successorio che sul piano dell’assegno di mantenimento.

    Gli accordi nella separazione consensuale o la sentenza nella separazione giudiziale, contengono le clausole circa gli alimenti o il mantenimento – e relativa adeguamento ISTAT - che un coniuge deve versare all’altro, le modalità di affidamento dei figli (congiunto o esclusivo) e il diritto di visita, il contribuito per il loro mantenimento a carico del genitore non affidatario e le disposizioni circa l’assegnazione della casa coniugale, oltre ad altri eventuali accordi patrimoniali.

    Può essere richiesta la modifica degli accordi della separazione in caso di sopravvenute modifica delle condizioni che li avevano determinati.

    Recentemente tra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e il Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Roma è stato firmato un protocollo d’intesa, diretto a dirimere i contrasti, che ha stabilito quali siano le voci comprese nell’assegno mensile, quali siano le spese straordinarie "subordinate al consenso di entrambi i genitori" e quali quelle "obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione".

    Il mantenimento dei figli permane oltre la maggiore età e sino a quando non siano autosufficienti, mentre quello nei confronti del coniuge cessa se questi passa a nuove nozze.

    Il divorzio, invece, determina lo scioglimento del matrimonio (per quelli celebrati con il rito civile) o la cessazione degli effetti civile (per quelli celebrati con il rito religioso concordatario), sicché con esso vengono a cessare in via definitiva gli effetti civili del matrimonio.

    Il divorzio può essere chiesto da entrambi i coniugi e allora si parla di divorzio congiunto, nel quale le stesse parti determinano le condizioni e rinunciano all’appello, consentendo il passaggio immediato in giudicato dell’emananda sentenza.

    Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere chiesto quando ricorrano i motivi espressamente previsti dalla legge, tra quali rientra la protrazione dello stato di separazione legale consensuale per tre anni a decorrere dalla comparizione dei coniugi avanti al presidente.

    Con la Legge 10 novembre 2014 n. 162, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 è stato introdotto il procedimento di negoziazione assistita da avvocati.

    La negoziazione assistita, consistente in un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza dei propri avvocati.

    Essa può essere volontaria e obbligatoria e, per quanto in questa sede interessa, essa può concernere “le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni della separazione o di divorzio, con procedimento distinto a seconda che vi sia prole autosufficiente o meno.

    Lo Studio Legale Leteo vi può aiutare a risolvere le problematiche relative a famiglia, separazione e divorzio, anche alla luce delle disposizioni sulla negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni della separazione o di divorzio.

    Debutta dal 13.02.2017 il "Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno" di cui al DM. 15.12.2016, che consente la formulazione di domande da presentare presso i Tribunali che hanno sede presso il capoluogo sede di Corte di Appello, nell'ipotesi in cui il coniuge non abbia ricevuto l'assegno per inadempienze a partire dal 1 gennaio 2016.


  • Giurisprudenza in materia di separazioni e divorzi

    Mentre l’assegno di separazione ha lo scopo di mantenere l’adeguatezza dei redditi al tenore di vita in costanza di matrimonio, l’assegno divorzile ha una natura composita, data dal fine di garantire all’ex coniuge una vita libera e dignitosa e dal riconoscimento del contributo dallo stesso apportato alla formazione del patrimonio familiare, sacrificando le proprie opportunità formative e aspirazioni professionali (Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2022, n. 27948)

    La formazione di un nuovo nucleo familiare di fatto da parte del coniuge avente diritto all'assegno di mantenimento dà luogo alla perdita definitiva del diritto a percepire l'assegno di mantenimento e/o l'assegno di divorzio (Tribunale Savona, 01/08/2019, n. 757).

    Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l'assegnatario ad agire in giudizio ex art. 1415, comma 2, c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che al medesimo non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione (Cassazione civile, sez. II, 26/09/2022, n. 27996)

    La parte che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile, che il giudice di merito è chiamato a verificare, tenendo presente che, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazione, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali e che il relativo apprezzamento non può essere oggetto di sindacato di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva (Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2022, n. 27963)

    Mentre l’assegno di separazione ha lo scopo di mantenere l’adeguatezza dei redditi al tenore di vita in costanza di matrimonio, l’assegno divorzile ha una natura composita, data dal fine di garantire all’ex coniuge una vita libera e dignitosa e dal riconoscimento del contributo dallo stesso apportato alla formazione del patrimonio familiare, sacrificando le proprie opportunità formative e aspirazioni professionali (Cassazione civile, sez. VI, 23/09/2022, n. 27948)

    Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto (Cassazione civile, sez. I, 21/09/2022, n. 27599)

    La moglie benestante deve versare al marito separato un assegno di mantenimento con un importo adeguato all'alto tenore di vita goduto durante il matrimonio, in quanto il marito, in accordo con la moglie, si era dedicato alla cura del figlio e della famiglia, provvedendo invece la donna al mantenimento del nucleo familiare (Cassazione civile, sez. I, 13/09/2022, n. 26890)

    Nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente (Cassazione civile, sez. I, 12/07/2022, n. 22075)

    Nel giudizio civile di separazione personale dei coniugi, vertente sulla domanda di addebito della stessa, la sentenza di patteggiamento a carico di uno di essi può costituire, quale fatto storico espressione della sua condotta, idoneo elemento di valutazione in ordine alla dedotta sussistenza di presupposti della separazione medesima, nel contesto degli accertamenti condotti dal giudice civile, secondo il suo prudente apprezzamento (Cassazione civile, sez. I, 20/12/2021, n. 40796)

    In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori va operata una graduazione del regime della concertazione tra i genitori, distinguendo le decisioni di maggior interesse per la prole (ad esempio la scelta degli studi da far seguire alla prole o delle scuole alle quali iscriverla o la possibilità di compiere viaggi all'estero), che esigono un accordo preventivo di entrambi i conviventi/coniugi, da tutte le altre spese, in relazione alle quali non occorre l'accordo preventivo ed è sufficiente la mancata espressione di un dissenso da parte del coniuge non affidatario (Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 14/12/2021, n. 1769)

    La separazione dei coniugi, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento in favore del coniuge richiedente sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che ha una consistenza diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio (Corte appello Cagliari, sez. I, 29/11/2021, n. 564)

    La pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. in quanto, affinché la separazione venga addebitata ad uno dei coniugi, è necessario accertare che la condotta violativa ascritta sia causa del venir meno del vincolo coniugale (Tribunale Roma, sez. I, 26/11/2021, n. 18518)

    La formazione universitaria va annoverata tra i bisogni ordinari del figlio e fa parte di quelle attività i cui costi sono facilmente prevedibili nel loro specifico ammontare e nel loro prevedibile e costante ripetersi. Invero, rientrano a tutti gli effetti tra le spese ordinarie i costi sostenuti dai genitori separati o divorziati per l'istruzione accademica del figlio come le tasse di iscrizione, la retta del collegio e i libri di studio: spese non connotate da alcun carattere di eccezionalità. Dunque, le spese universitarie sono prevedibili e quantificabili in anticipo e quindi non possono qualificarsi come straordinarie, poiché difettano dei requisiti di imponderabilità e imprevedibilità (Cassazione civile, sez. I, 12/11/2021, n. 34100)

    In tema di separazione giudiziale dei coniugi, ove nel corso del giudizio sia accertata l'intervenuta indipendenza economica del figlio, laureato ed occupato, deve disporsi la revoca dell'obbligo del padre di provvedere al suo mantenimento, mentre deve confermarsi l'obbligo dello stesso di mantenere il secondo figlio che non sia ancora economicamente autosufficiente e che, pur lavorando occasionalmente, non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. Nel caso di specie, il Tribunale ha revocato l'obbligo del genitore di provvedere al mantenimento del primogenito, che aveva conseguito una laurea, svolgeva un lavoro a tempo determinato e che viveva da solo insieme alla compagna, mentre ha aumentato il contributo in favore del secondogenito, che frequentava l'università, svolgeva lavori stagionali per contribuire egli stesso al suo mantenimento e che viveva con la madre (Tribunale Civitavecchia, 22/04/2021, n. 441)

    In tema di separazione dei coniugi, l'abbandono della casa coniugale costituisce normalmente causa di addebito della separazione a meno che non risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si era già manifestata tenendo presente che l'onere della prova di tali circostanze è a carico del coniuge che intenda privare di efficacia causale l'allontanamento dalla residenza familiare (Tribunale Messina, sez. I, 14/04/2021, n. 773)

    Anche la violenza psicologica è una causa di addebito della separazione allorquando il coniuge si sia reso colpevole di ripetuti atteggiamenti ostili, insulti, minacce e vessazioni nei confronti dell'altro che abbiano di fatto reso impossibile la convivenza e causato una insanabile frattura nel rapporto coniugale (Tribunale Bari, sez. I, 17/02/2021, n. 612)

    Le assenze sempre più prolungate dalla casa familiare, unite all'ostentazione presso gli amici delle fotografie delle ragazze frequentate e alle affermazioni, compiute pubblicamente e alla presenza della moglie, circa l'avvenenza di altre donne - circostanze alle quali non può non riconoscersi una valenza offensiva della dignità della moglie - sono idonee a far concludere per la violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito, con conseguente addebito della separazione coniugale a quest'ultimo, non essendo a tal fine necessario il compimento di rapporti sessuali ben potendo bastare una condotta oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi (Tribunale Perugia, sez. I, 26/11/2020, n. 1305:

    Sul tema dei contributi patrimoniali al ménage familiare nelle famiglie di fatto si configura un dovere reciproco di assistenza materiale dei conviventi e di reciproca contribuzione corrispondente sul piano morale e sociale a quello giuridico imposto ai coniugi dall'articolo 143 c.c., integrando i caratteri dell'obbligazione naturale (Tribunale Busto Arsizio, sez. III, 20/06/2019).

    In tema di assegno di divorzio, seppure vadano maggiormente valorizzati il criterio compensativo-perequativo, non è tuttavia venuta meno la funzione anche assistenziale dell’assegno quando la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge debole non consenta allo stesso, senza sua colpa, di raggiungere una esistenza libera e dignitosa. In aggiunta al criterio assistenziale, dovranno tenersi in considerazione i criteri compensativo e perequativo, secondo cui in virtù del criterio compensativo dovranno essere valutare le occasioni mancate e i sacrifici sopportati dal coniuge debole nell'interesse della famiglia e con quello perequativo dovrà essere valutato il risparmio conseguito o le risorse economiche aggiuntive ottenute dalla famiglia grazie al contributo dal coniuge richiedente (Tribunale Modena, sez. I, 08/05/2019, n. 661).

    La funzione dell'assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale, ma di assistere il coniuge privo incolpevolmente di mezzi adeguati e di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie realistiche aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (Cassazione civile, sez. I, 17/04/2019, n. 10782).

    I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione perché, ove la violazione cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti - a seguito di reiterati comportamenti ingiuriosi, violenti e gravemente intimidatori - può integrare gli estremi dell'illecito civile e dar luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'articolo 2059 c.c. (Cassazione civile, sez. III, 07/03/2019, n. 6598 e Tribunale Ragusa, 15/11/2017, n. 1278).

    Ai sensi della l. n. 898/1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la l. n. 74/1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive (Cassazione civile, sez. un., 11/07/2018, n. 18287).

    Alla ex moglie va riconosciuto il diritto a percepire un adeguato assegno divorzile considerata la dedizione alla famiglia e il sostegno alla carriera professionale del marito nei confronti del quale sussista un profondo divario economico (Tribunale Roma, sez. I, 02/10/2017, n. 18520).

    Non comporta l’irripetibilità delle spese effettuate nell'interesse del minore e compatibili con il tenore di vita della famiglia, il mancato preventivo interpello del coniuge separato o divorziato (Tribunale Roma, sez. I, 06/07/2017, n. 13805).

    Il genitore tenuto a versare l'assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente deve continuare a corrispondere la somma di denaro stabilita dal provvedimento giudiziale anche in caso di conseguimento della laurea triennale da parte del figlio, qualora tale raggiungimento costituisca solo "una tappa del percorso formativo intrapreso" dal medesimo (Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, n. 10207).

    Gli accordi relativi alla dazione di una somma "una tantum" sia a titolo di assegno di mantenimento che a titolo di assegno divorzile sono invalidi per illiceità della causa, attesa la totale indisponibilità dei diritti in materia di matrimonio ex art. 160 codice civile (Cassazione Civile, Sez. I, 30.01.2017, n. 2224).

    Il coniuge obbligato non è esonerato nei confronti dell'altro coniuge, ove questi riceva forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie quando tale aiuto si sia reso necessario dalla esiguità del reddito del beneficiario (Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2016, n. 12218).

    Il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa non solo quando il genitore onerato dia prova che il figlio abbia raggiunto l'autosufficienza economica, ma anche quando lo stesso genitore provi che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire a una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita (Cassazione civile, sez. I, 01/02/2016, n. 1858).

    La costituzione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato, rescindendo ogni connessione con il modello di vita della precedente convivenza matrimoniale, fa venire meno il presupposto per la concessione dell'assegno divorzile (Cassazione Civile, Sez. VI, Ordinanza 13.12.2016, n. 25528).

    Il raggiungimento della maggiore età del figlio minore non può determinare, nel coniuge separato o divorziato, tenuto a contribuire al suo mantenimento, il diritto a procedere unilateralmente alla riduzione od eliminazione del contributo o a far valere tale condizione in sede di opposizione all'esecuzione, essendo necessario, a tal fine, procedere all'instaurazione di un giudizio volto alla modifica delle condizioni di separazione o divorzio (Cassazione civile, sez. III, 16/06/2011, n. 13184).

    Con l'opposizione al precetto relativo a crediti maturati per il mancato pagamento dell'assegno di mantenimento, determinato a favore del figlio in sede di separazione, possono proporsi soltanto questioni relative alla validità ed efficacia del titolo, mentre non possono dedursi fatti sopravvenuti, i quali potranno essere fatti valere con il procedimento di modifica delle condizioni della separazione di cui all'art. 710, c.p.c. Ne consegue che fino a quando non interviene la modifica, attraverso il procedimento camerale di revisione delle disposizioni contenute nella sentenza di separazione, a nulla vale invocare circostanze fattuali sopravvenute per conseguire le invocate decurtazioni dell'assegno, posto che non è consentito ottenere analogo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, laddove i fatti siano comunque successivi alla formazione del titolo.

    L'inosservanza dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento ai figli minori integra eventualmente il delitto di cui all'art. 570, comma 2, c.p. in presenza dello stato di bisogno e laddove l'inadempimento si risolva in una mancanza di mezzi di sussistenza per il beneficiario, mentre non si configura il delitto di cui all'art. 388, comma 2, c.p. in quanto detta previsione, concernendo la mancata esecuzione dei provvedimenti del giudice in materia di affidamento dei minori o di persone incapaci, attiene ai rapporti personali e non a quelli economici del provvedimento emesso in sede di separazione.

    In materia di assegno di mantenimento, nel caso in cui il coniuge onerato alla contribuzione delle spese straordinarie, sia pure pro quota, non adempia, al fine di legittimare l'esecuzione forzata, occorre adire nuovamente il giudice affinché accerti l'effettiva sopravvenienza degli specifici esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (Cassazione civile, sez. I, 28/01/2008, n. 1758).

    Con riguardo a un animale domestico (un cane), di recente il Tribunale di Roma si è pronunciato in favore dell'affido condiviso di esso conseguente alla cessazione della convivenza more uxorio dei suoi padroni.


  • Giurisprudenza in materia di famiglia

    Nel caso in cui un coniuge abbia compiuto, in violazione della regola congiuntiva supposta dall'articolo 184 del c.c., un atto dispositivo dei beni della comunione depauperandone il patrimonio, lo stesso è obbligato a corrisponderne all'altro coniuge il valore pro quota determinato al momento dello scioglimento della comunione, salvo che dimostri che l'atto sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia (Cassazione civile, sez. II, 06/03/2019, n. 6459).

    Il godimento della casa familiare a seguito della separazione dei genitori, anche se non uniti in matrimonio, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c. è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, occorrendo soddisfare l'esigenza di assicurare loro la conservazione dell'"habitat" domestico, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, e la casa può perciò essere assegnata al genitore, collocatario del minore (Cassazione civile, sez. VI, 13/12/2018, n. 32231).

    Ai fini della quantificazione dell'assegno di divorzio assume rilievo la circostanza che l'ex coniuge, onerato della corresponsione dell'assegno, abbia formato una nuova famiglia, nei cui confronti derivano obblighi riconosciuti dalla legge. In tali circostanze occorre adeguare la misura dell'assegno di divorzio a favore dei membri della prima famiglia, nei limiti in cui questo temperamento non produca una situazione deteriore nei confronti della seconda famiglia (Tribunale Castrovillari, 09/11/2018, n. 1000).

    Il rilascio dell'immobile concesso in comodato è possibile esclusivamente nell'ipotesi in cui ricorra un urgente e imprevisto bisogno del comodante secondo quanto previsto dalla norma di cui all'art. 1809, comma 2, c.c., se il comodato sia stato convenuto, o si sia successivamente consolidato, per il soddisfacimento delle esigenze abitative della famiglia, dovendosi contemperare le ragioni del proprietario comodante con quelle del comodatario (Cassazione civile, sez. III, 30/10/2018, n. 27437).

    Il comodatario che, al fine di utilizzare la cosa, debba affrontare spese di manutenzione straordinaria (non riconducibili alla categoria delle spese straordinarie necessarie e urgenti per la conservazione della cosa) può liberamente scegliere se provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle, lo fa nel suo esclusivo interesse e non può, conseguentemente, pretenderne il rimborso dal comodante (Cassazione civile, sez. I, 14/06/2018, n. 15699).

    Il comodato che ha a oggetto un'abitazione destinata a casa familiare del comodatario costituisce un contratto il cui termine finale è desumibile dall'uso per il quale l'immobile è stato consegnato; pertanto, il contratto dura fino a quando permangono le esigenze abitative della famiglia del comodatario (Cassazione civile, sez. III, 15/11/2017, n. 26954).

    L'obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all'ex marito e l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere l'assegno di mantenimento non sono in una relazione sinallagmatica. Di conseguenza, "è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la "sospensione" dell'assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l'ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli" (Cassazione civile, sez. VI, 19/09/2017, n. 21688).

    Il convivente "more uxorio" è detentore qualificato della casa familiare in proprietà esclusiva dell'altro convivente e vi esercita un diritto di godimento assimilabile a quello del comodatario (Cassazione civile, sez. I, 11/09/2015, n. 17971).